La figura del professionista è più vicina a quella dell’ufficio piuttosto che ai contraenti, cioè i reali debitori d’imposta, unici autorizzati a chiederne l’eventuale restituzione.
Il notaio che ha rogato l’atto non è legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta di cui si assuma l’indebito pagamento. Invero, il professionista – pur essendo coinvolto nell’imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l’atto e obbligato a richiedere la registrazione – risulta, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti.
Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12755 del 21 giugno 2016 (e ribadito anche nelle sentenze nn. 12756, 12757, 12758 e 12759 emesse in pari data e concernenti controversie relative al medesimo pubblico ufficiale), in linea con le precedenti pronunce in tal senso.


