Nella sentenza n° 64/05/01 della quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Parma è stato accolto il ricorso di un contribuente lavoratore autonomo e disposto il rimborso dell’IRAP da questi versata. La particolarità di questa pronuncia rispetto alle altre è legata al fatto che il contribuente istante si avvaleva di un proprio dipendente. I giudici hanno quindi ritenuto che la presenza di un dipendente non fosse sufficiente a configurare quella organizzazione che la Corte costituzionale (nella sentenza 156/2001) aveva ritenuto essere il presupposto per l’applicazione dell’imposta.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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RIMBORSO IRAP ANCHE SE C’E’ UN DIPENDENTE
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