Ricordiamo che con cadenza trimestrale è possibile richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale (o la possibilità del suo utilizzo in compensazione), se di ammontare superiore a cinque milioni di lire e a condizione che:
l’aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto di beni ammortizzabili) risulti superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10%;
o, in alternativa, che risulti superiore al 25% il rapporto tra le operazioni non imponibili ex art. 8, 8bis e 9 DPR 633/1972 e 40 comma 9, 41, 52 e 58 D.L. 331/93 ed il totale delle operazioni imponibili effettuate nel trimestre.
Si ricorda che il credito infrannuale rimborsabile o compensabile è costituito dalla differenza fra i crediti e i debiti IVA maturati nello stesso periodo senza tenere conto di eventuali eccedenze di credito derivanti da periodi precedenti.
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