L’Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata sul proprio portale, ricorda che il 30 settembre è il termine ultimo entro il quale presentare le istanze di rimborso Iva (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).
Sono tenuti alla presentazione della richiesta:
- i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE
- i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE o in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’Iva in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Le Entrate precisano infine che il termine del 30 settembre "è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo".


