È costituzionalmente illegittima la norma che non consente il rimborso di quanto pagato da soggetti che, in base a una nuova disposizione con valenza retroattiva, sono esclusi da quelli obbligati al versamento di imposta.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 320 depositata ieri che ha vagliato la legittimità dell’art. 39 della legge 342 del 2000 in base alla quale i fondi pubblici di agevolazione sono stati ricondotti tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irpeg (ora Ires).


