Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento di un figlio, spettante all’unico genitore che le abbia affrontate nei confronti dell’altro di cui sia stata accertata la paternità, va quantificato prendendo a riferimento, anno per anno, la spesa media per individuo in una famiglia di due persone come accertata dall’Istat, ridotta equitativamente in ragione della minor spesa sostenuta da un minore rispetto ad un adulto, ridotta ulteriormente in ragione delle componenti di spesa da escludere nel caso di specie, ripartita infine tra i genitori in considerazione delle diverse disponibilità reddituali e patrimoniali.
Fonte: Tribunale di Roma; sentenza, 29-02-2016 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


