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Rilevante ai fini IVA il servizio mensa se a beneficiarne è l’imprenditore o i suoi famigliari

Con la sentenza n. 21290 la Corte di Cassazione ha stabilito che la somministrazione di pasti nei confronti di dipendenti non configura una “prestazione di servizi” ai fini IVA, ma la fruizione di pasti da parte dell’imprenditore e dei suoi famigliari costituisce una “cessione di beni” in qualità di autoconsumo.
Le ragioni della sentenza sono rinvenibili nel fatto che per i pasto goduti dai dipendenti vi è una prevalenza del servizio sul bene, mentre il consumo di alimenti da parte dell’imprenditore o dei famigliari configura una cessione gratuita di beni i quanto non vi è alcun obbligo.

Fonte: sentenza n. 21290/2016 Corte di Cassazione.

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