Il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata «ragione piu’ liquida», ha l’obbligo di rilevare ex officio, e di indicare alle parti ai fini dell’attivazione del contraddittorio, l’esistenza di una causa di nullita’ negoziale, ancorche’ soggetta a regime speciale.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 12-12-2014, n. 26242 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


