Il Tribunale Roma, nella sentenza n. 10720/05, si è espresso circa la portata del recesso nella nuove società per azioni risultanti dalla Riforma del Diritto societario.
Secondo il Tribunale il socio, «dal momento in cui la società ha ricevuto la comunicazione di recesso, non può essere più considerato facente parte del sodalizio societario potendo pretendere solamente la liquidazione delle azioni». Il che comporta che i soci non possono né votare in assemblea né esercitare gli altri diritti sociali connessi alla loro partecipazione «essendo divenuti titolari di diritti c. d. affievoliti, volti solo all’ottenimento delle rispettive liquidazioni delle azioni».


