Con il Messaggio n. 2937 del 20 luglio 2018 l’Inps ha fornito chiarimenti circa la suddivisione di competenze fra lo stesso Istituto ed i Comuni relativamente alla verifica dei requisiti di accesso alla prestazione e fornisce le prime istruzioni amministrative relativamente alla gestione dell’attività di riesame delle domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute.
Il riesame delle domande può avvenire su istanza di parte. Il richiedente la prestazione di ReI che vuole contestarne l’esito può presentare istanza di riesame presso la struttura INPS che ha emanato il provvedimento entro e non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
L’istanza deve essere presentata attraverso una di queste modalità:
- in forma cartacea, direttamente allo sportello;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
- per posta ordinaria.
Qualora, a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria, emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza, l’INPS procede alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al richiedente.


