A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno; fino al 2014 la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre.
La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova quindi applicazione:
- per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente,
- per la costituzione in giudizio
- per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative.
- per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione.


