Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, nella recente sentenza n. 18121 del 14/09/2106, hanno chiarito che la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti tempestivamente depositato) di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante la nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla S.C., ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese.
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