Il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, anziché riportare la sommaria esposizione dei fatti, abbia riprodotto integralmente e letteralmente gli atti processuali, è inammissibile, senza che l’esposizione dei fatti possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione dei motivi di gravame.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; sentenza, 22-02-2016, n. 3385 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


