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Ricorso per cassazione: e’ inammissibile la riproduzione integrale e letterale degli atti processuali

Il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, anziché riportare la sommaria esposizione dei fatti, abbia riprodotto integralmente e letteralmente gli atti processuali, è inammissibile, senza che l’esposizione dei fatti possa desumersi per estrapolazione dall’illustrazione dei motivi di gravame.

Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; sentenza, 22-02-2016, n. 3385 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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