Con la sentenza n. 227 del 22 dicembre 2017 il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, è inammissibile.
Nel caso in esame, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva deliberato la dispensa della prova attitudinale in favore dell’abogado.


