Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 260 del 28 dicembre 2017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato direttamente presso la Segreteria del CNF e non presso il COA che ha emesso il provvedimento impugnato.
Oggetto dell’impugnazione, nel caso specifico, era la delibera con cui il Consiglio territoriale aveva disposto la cancellazione della ricorrente dal registro dei praticanti avvocati.


