Il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 deve essere proposto dinanzi al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura, tributaria o non, dei crediti, ovvero ad entrambi, ciascuno per il proprio ambito, se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; ordinanza, 11-07-2017, n. 17111 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


