che il ricorso per Cassazione non deve essere notificato all’Avvocatura dello Stato, ma al direttore dell’agenzia delle Entrate. Inoltre, essa ha precisato che la legittimazione processuale spetta al direttore dell’agenzia, con sede in Roma, nella sua qualità di legale rappresentante di un ente dotato di autonoma personalità giuridica, e non al direttore del singolo ufficio locale. Anche se l’orientamento giurisprudenziale non sembra ancora consolidato e non sono esclusi rischi di “ripensamenti” da parte della Corte.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
RICORSI NON PIU’ ALL’AVVOCATURA MA AL DIRETTORE DELLE ENTRATE
Fonte:


