La Corte di Cassazione, V sezione Civile, con la sentenza n. 21866 del 28 ottobre 2016 si è espressa in tema di contenzioso tributario chiarendo che, il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie, va notificato nelle forme del codice di procedura civile salvo quando la notificazione viene fatta ad opera dell’avvocato a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, o mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
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