La Commissione tributaria provinciale di Roma con varie sentenze e da ultima la n. 118/16/07 dell’ll luglio 2007 ha stabilito che il giudice tributario, così come previsto dalla legge 248/2006 è competente a decidere sulle impugnazioni del fermo auto, anche quando il credito posto a base del fermo non abbia natura tributaria, solo ove l’impugnazione non coinvolga anche gli aspetti sostanziali del rapporto debitorio.
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