Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore dell’ex coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 l. 1° dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 stessa l. 1° dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 24-09-2018, n. 22434 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


