Ricercatori impatriati: la donazione immobiliare non sblocca l’estensione dell’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul regime di favore per docenti e ricercatori rientrati in Italia: per ottenere l’allungamento del periodo di beneficio è indispensabile un acquisto a titolo oneroso.

Con la Risposta n. 190 del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui requisiti oggettivi necessari per accedere all’estensione temporale degli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero (disciplinati dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010). In particolare, il documento di prassi chiarisce se il trasferimento della proprietà di un immobile tramite donazione possa soddisfare la condizione richiesta dalla norma per allungare il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Il caso esaminato e la posizione dell’Agenzia

Il quesito riguardava un ricercatore che, rientrato in Italia con residenza fiscale dal dicembre 2020 e beneficiario degli incentivi dal 2021, era diventato proprietario di un’unità immobiliare residenziale ricevuta in donazione (successivamente ultimata e adibita a dimora abituale). L’istante ipotizzava che l’atto gratuito potesse bastare a integrare il presupposto normativo per estendere il beneficio fiscale a sette periodi d’imposta, analogamente a quanto previsto per gli acquisti a titolo oneroso.   

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia smentito questa interpretazione estensiva. Richiamando i princìpi già espressi in materia di lavoratori impatriati (circolare n. 33/E del 2020), l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la ratio della disposizione richiede un comportamento attivo e un investimento economico diretto da parte del lavoratore intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato.   

Di conseguenza, l’estensione quinquennale o settennale del regime agevolato non spetta nel caso in cui l’immobile sia stato acquisito a titolo gratuito. L’immobile residenziale deve essere acquistato dal contribuente (o dai familiari indicati dalla norma) a titolo oneroso e nella misura del 100% sin dalla stipula dell’atto. Per effetto di tale orientamento, il ricercatore che ha ricevuto l’immobile in donazione non potrà beneficiare del prolungamento del regime premiale.

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