Art. 1, ai commi da 150 a 152 legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
La Legge di Stabilità 2014 ha portato a regime la facoltà, per le società di capitali, di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16%. L’ art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 prevedeva il riallineamento per le operazioni effettuate fino al 2011; ora, per effetto della Legge di Stabilità 2014, le disposizioni “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata; per le operazioni concluse nel 2012 l’imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.


