Tempi stretti per la proposizione delle azioni revocatorie.
La bozza di riforma del diritto fallimentare presentata dal ministero dell’Economia e predisposta sotto la guida del sottosegretario Michele Vietti manifesta sotto molti profili l’intenzione di ridurre i tempi di durata delle procedure e di lasciare quante meno situazioni sospese possibili, avendo recepito l’identico spirito della legge delega.
In particolare, però, questa intenzione è evidente dove viene previsto che «le azioni revocatorie» (fallimentari, sembra corretto credere, e non anche ordinarie) «non possono essere promosse decorsi due anni dal fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto» e dove tali termini vengono qualificati come termini di «decadenza», come già erano e sono qualificati dalla stessa legge delega.
La novità è particolarmente importante, perché i tempi delle procedure dipendono anche dalla durata dei procedimenti di verifica del passivo o di liquidazione dell’attivo, ma molto di più dalla durata dei giudizi di recupero nei confronti dei terzi.


