I versamenti in conto corrente bancario sono assoggettabili all’azione revocatoria fallimentare in tutti i casi in cui sia stato in precedenza superato il limite del fido concesso con il contratto di apertura di credito o questo non sussista o sia stata disposta la sospensione dell’affidamento o quando i versamenti siano serviti esclusivamente a ridurre la precedente esposizione debitoria del cliente verso la banca.
Cosi’ si e’ espresso, seguendo un indirizzo ormai consolidato, il Tribunale di Brescia, con sentenza dell’11.2.2001 pubblicata su “Il Fallimento” n. 1/2001 pag. 95. Sulla medesima rivista si trova una interessante trattazine del dott. Sido Bonfatti – ordinario di diritto bancario nell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia in tema di “Revocatoria delle rimesse e castelletti nella fattispecie di conto evidenza e di conto unico.
Nella sezione “Documenti” “Tribunale” e’ possibile scaricare una versione dimostrativa di cartella Excel per il calcolo completamente automatico delle revocatorie bancarie.
Sulla mede


