Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) ha pubblicato la Circolare n. 21 del 29 settembre 2016, che illustra le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Si ricorda che tale disposizione ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.
Tutti gli iscritti (revisori legali e società di revisione legale) dovranno quindi provvedere, entro il 30 novembre 2016, a comunicare (o aggiornare) gli indirizzi PEC al Registro esclusivamente con modalita’ telematiche onde evitare la sanzione amministrativa pecuniaria, che puo’ andare da 50 a 2.500 euro.


