L’agenzia delle Entrate con la circolare 37/E del 29/12/2006 ha chiarito il sistema del reverse-charge: si applica alle operazioni di sub-appalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione F delle attività economiche Atecofin 2004 ( codici da 45.11.0 a 45.50.0).
Il prestatore, dovrà:
– emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA indicando l’art. 17 comma 6 del Dpr 633/72 quale titolo di inapplicabilità;
– detrarre l’imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l’attività;
– eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA.
Il committente deve invece:
– integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
– annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.


