L’Agenzia Entrate, con circ. 12 del 19 febbraio 2008, in relazione alla nuova disciplina sanzionatoria in materia di «reverse charge» afferma che se il fornitore fattura indebitamente con rivalsa dell’Iva la cessione o prestazione soggetta ad inversione contabile, il cliente può sottrarsi alla corresponsabilità procedendo alla regolarizzazione dell’operazione.
A tal fine dovrà formare un documento integrativo in duplice esemplare, assolvendo l’imposta con il sistema dell’inversione contabile, e presentarlo entro trenta giorni dalla registrazione all’ufficio delle entrate.
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REVERSE CHARGE, CLIENTI IN SALVO
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