Restituzione dell’Iva non dovuta: chiarimenti su termini e condizioni di rimborso

La restituzione dell’Iva non dovuta è ammessa solo nel caso in cui l’imposta sia stata effettivamente restituita al cliente e non sussistano profili di frode fiscale.

Con Risoluzione n. 50 del 3 ottobre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva), in relazione ai casi in cui venga accertata in via definitiva l’applicazione di un’Iva non dovuta su una cessione di beni o una prestazione di servizi.

In particolare, l’Agenzia ha ricordato che la norma – introdotta dalla Legge Europea 2017 – disciplina il sistema di recupero dell’Iva indebitamente versata, prevedendo che il soggetto passivo possa presentare domanda di restituzione entro due anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
Quando, invece, l’indebita applicazione dell’Iva è accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia, la richiesta di rimborso può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. In questo modo, viene salvaguardato il principio di neutralità dell’imposta, consentendo al soggetto che ha versato l’Iva non dovuta di ottenerne il rimborso, ma solo dopo aver rimborsato il cliente. Tuttavia, la Risoluzione sottolinea che il diritto alla restituzione è escluso in presenza di frodi fiscali, come previsto dal comma 3 dell’articolo 30-ter.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia richiama il caso in cui, a seguito di accertamento, un contratto inizialmente qualificato come appalto di servizi venga riqualificato come somministrazione di lavoro: in tale ipotesi, se l’Iva esposta in fattura non è detraibile per invalidità del titolo giuridico, non potrà essere riconosciuto alcun rimborso dell’imposta versata.

Dunque, concludono le Entrate, la restituzione dell’Iva indebitamente applicata è ammessa solo in presenza di versamenti legittimi e tracciabili, fuori da qualsiasi contesto di frode, e subordinatamente alla restituzione al cliente dell’imposta non dovuta.

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