La Corte di Cassazione, sezione III penale, nella sentenza 38768 depositata il 30 ottobre ha confermato la continuità normativa tra il soppresso delitto di frode fiscale mediante utilizzo di documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero o altri comportamenti fraudolenti (articolo 4, comma 1, lettera f del decreto legge 429/82) e la nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 del decreto legislativo 74/2000). Il caso preso in esame riguardava la perseguibilità di quei contribuenti che prima del 15 aprile 2000 (data di entrata in vigore della riforma) avevano usato fatture per operazioni inesistenti.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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RESTA PUNIBILE LA FRODE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI
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