Un problema per le imprese che esportano all’estero è rappresentato dal dover provare la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione europea tramite l’esemplare n. 3 del Dau, Documento amministrativo unico, vistato dalla cosiddetta dogana di uscita (Circolare 75/D dell’11 dicembre 2002). L’apposizione del visto non è obbligatoria anche se l’art. 793 del regolamento comunitario 2454/93 del 2 luglio 1993 lo prevede su richiesta. Il problema è rilevante, poiché dal possesso del Dau 3 vistato dipende il regime della non imponibilità ai fini Iva e, pertanto, in sua assenza e in caso di accertamento sono dovute l’imposta precedentemente non applicata e le relative sanzioni, oltre alla perdita del plafond di esportatore. Tuttavia, la circolare 35/E ha pure affermato che il contribuente può anche provare l’esportazione a norma dell’articolo 346 del Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43 del 23 gennaio 1973), il quale ammette che: «L’uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale».
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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