Il cessionario non può detrarre l’Iva erroneamente addebitatagli dal cedente in un trasferimento d’azienda.
L’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
È questo, in sintesi, quanto affermato dalla corte di Cassazione (sentenza n.11457 del 30 maggio 2005).
La pronuncia trae origine da un contenzioso instauratosi tra una società del settore alimentare e i competenti uffici Iva e Registro.


