Anche alla luce dell’art. 3, 1° comma, d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, in l. 8 novembre 2012 n. 189, deve ritenersi che sia l’obbligazione del nosocomio nei confronti del paziente, sia quella del medico ivi operante, ancorché non fondate, talvolta l’una, talvolta l’altra, su una stipulazione negoziale, ma su un mero contatto sociale, rivestano comunque natura contrattuale.
Fonte: Tribunale di Milano; sentenza, 18-11-2014 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


