L’incompletezza della cartella clinica non può ripercuotersi a danno dell’avente diritto alla prestazione sanitaria, posto che, in presenza di un’omissione, la prova positiva del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità grava sui sanitari e non sul paziente.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza, 19-07-2018, n. 19190 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


