Il vettore ferroviario e la società affidataria del servizio di carrozze letto sono tenuti a rispondere solidalmente e illimitatamente dei danni riportati dal viaggiatore che abbia subìto il furto delle cose portate nel vagone letto, ascrivibile alla condotta colposa di un addetto al servizio (nella specie, l’addetto dormiva in garitta mentre i ladri perpetravano il furto).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 19-12-2014, n. 26887 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


