Il Tribunale di Milano, sez. VIII civ., con sentenza 6721 del 26.5.2004, ha chiarito che la responsabilità dei sindaci, in solido con gli amministratori, presuppone non solo il mancato rispetto dell’obbligo di vigilanza, ma anche l’esistenza di un nesso di causalità tra danni accertati in capo alla società e violazioni addebitate ai sindaci che possono quindi essere hiamati a rispondere delle perdite subite dalla società solo nella misura ad essi direttamente imputabile.
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