La Corte di cassazione nella sentenza 8292/03, depositata il 26 maggio scorso chiarisce che l’iscrizione in bilancio dei beni in leasing non è vietata e non dà luogo a plusvalenze tassabili.
La Corte rileva come, pur in assenza di un’espressa normativa, la pratica denota il ricorso crescente al principio contabile internazionale (Ias) n. 17, con rilevazione dell’operazione secondo l’aspetto sostanziale: il locatario acquista i benefici economici derivanti dall’uso del bene, per la maggior parte della sua vita utile, in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo. Il valore coincide con il valore del bene aumentato dei relativi costi finanziari.
Secondo la Corte, ” tale criterio, anche se non espressamente riconosciuto dall’attuale sistema, non può considerarsi vietato”.
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RESPINTE LE PRETESE DEL FISCO SUL LEASING FINANZIARIO
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