Con la sentenza del 9 settembre 2017 n. 117 il Consiglio Nazionale Forense, nel richiamare la sentenza del CNF n. 114 del 22 luglio 2015, ha ribadito che l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo professionale degli Avvocati degli enti pubblici, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:
- deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma;
- colui che richiede l’iscrizione, in possesso del titolo abilitativo all’esercizio professionale, faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente;
- la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Corollari di tali principi, si legge ancora nella sentenza, “sono le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale”.


