La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1391 del 19 gennaio 2018 ha statuito che non può essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie all’estero in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio oppure di indigenza.
La Cassazione ha inoltre segnalato che anche la più recente giurisprudenza ha avuto modo di confermare che gli unici parametri, sulla base dei quali è legittimo valutare il diritto al rimborso delle spese mediche, siano quelli relativi alla urgenza e alla impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani.


