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Rendiconti per i servizi di tesoreria ai Comuni. Esenti da imposta di bollo

Sono esenti da imposta di bollo i rendiconti emessi da istituti finanziari nei confronti degli enti locali, relativi a rapporti di conto corrente e deposito titoli strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014, nella quale viene affrontato il caso relativo all’attività di una Cassa di Risparmio, incaricata del Servizio di Tesoreria e di Cassa per conto di alcuni Comuni; attività per il cui esercizio è necessario procedere all’apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli.
L’esercizio della suddetta attività, si ricorda nella risoluzione, è disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare dagli articoli 209 e 221.

Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l’ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l’ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all’articolo 209 del citato D.Lgs. n. 267/2000, non trova applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa – Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La documentazione che viene inviata dal tesoriere all’ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, si ritiene possa essere ricondotta nella previsione recata dall’articolo 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce l’esenzione, in modo assoluto, dall’imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse delle dette amministrazioni".

Qualora l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l’intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso sarà assoggettato all’imposta di bollo di cui rispettivamente all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa – Allegato A al D.P.R. n. 642/1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.

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