Il lavoratore, a seguito di licenziamento considerato a suo parere ingiustificato, prima di depositare ricorso davanti al giudice deve inoltrare obbligatoriamente, ai sensi dei decreti n. 80 e 387 del 1998 (che hanno riformato il dlgs n. 29/1993), alla direzione provinciale del lavoro competente, domanda per ottenere la convocazione del collegio di conciliazione al fine di riuscire a comporre la lite stragiudizialmente. Nella pratica quotidiana, se la conciliazione non ha esito positivo o non avviene affatto entro il termine di 60 giorni, il lavoratore può decidere di ricorrere all’arbitrato o impugnare il licenziamento davanti al giudice del lavoro.
(Fonte: ItaliaOggi)
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