L’articolo 2345, Codice civile, prevede per le società di capitali la possibilità che l’atto costitutivo stabilisca l’obbligo per i soci di eseguire, oltre ai conferimenti, anche prestazioni a carattere accessorio non in denaro. Le prestazioni accessorie possono consistere in attività personali assimilabili a quelle del prestatore d’opera, con la particolarità però che vengono eseguite in adempimento di un obbligo sociale e non in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.
I compensi erogati a soci per prestazioni accessorie sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi del’articolo 75, Dpr 917/86, in quanto, pur derivando da obblighi assunti in qualità di socio, sono indubbiamente inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa (risoluzione 11 marzo 2002, n. 81/E).
Inoltre, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi relativi a prestazioni aventi contenuto di prestazione d’opera sono riconducibili a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto si verificano tutti i necessari requisiti (mancanza del vincolo di subordinazione, continuità nel tempo), non possono invece trattarsi di compensi qualificabili come redditi diversi, e specificamente redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 81, lettera l, Dpr 917/86).
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REGOLE AD HOC SE IL SOCIO COLLABORA
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