Anche nella conservazione dei documenti informatici e’ necessario garantire un’ordinata contabilita’, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del DM 17 giugno 2014. E vige il principio di omogeneita’ della modalita’ di conservazione per i documenti appartenenti alla medesima tipologia documentale e medesimo periodo d’imposta.
Per questi motivi e’ consigliabile adottare in contabilita’ un registro sezionale IVA dedicato solo per le fatture elettroniche PA. Con questa accortezza e’ possibile conservare solo le FatturePA con la modalita’ digitale e mantenere nella modalita’ tradizionale cartacea sia le altre fatture che i registri IVA.
Non e’ infatti obbligatorio conservare nella modalita’ informatica anche il registro Iva a cui le FatturePA appartengono (Circolare AE n. 36 del 6 dicembre 2013).


