La Corte di cassazione nella sentenza n. 2713 del 25/2/02 ha precisato che l’imposta di registro si applica in base all’effetto giuridico finale dei comportamenti posti in essere dal contribuente, indipendentemente dalla natura formale dell’atto o degli atti registrati. Pertanto, il conferimento in società di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e la successiva cessione delle quote ricevute dai conferenti alla medesima società conferitaria, sono negozi collegati che ai fini dell’imposta di registro devono essere considerati come produttivi di un unico effetto giuridico, ossia il trasferimento dell’immobile alla società.
(Fonte: ItaliaOggi)
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