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Registro delle imprese – Introdotte modifiche alle visure camerali sulle notizie relative alle imprese in concordato preventivo

Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3721/C del 21 maggio 2019, ha affrontato il problema, sollevato in particolare da alcune imprese interessate da procedure di concordato preventivo, per le modalità con cui viene rappresentata detta procedura, nelle visure rilasciate dal Registro delle imprese, nella fase successiva al decreto di omologazione di cui all’art. 180 della legge fallimentare, e fino al completamento dell’esecuzione della proposta di concordato.

Dette perplessità sono nate dalla constatazione che nelle suddette visure la procedura di concordato preventivo risulta pendente anche dopo l’emissione del decreto di omologa, nonostante l’art. 181 della legge fallimentare preveda che ” La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180“.

Attualmente, infatti, nel corpo della visura ordinaria, le informazioni relative alla procedura di concordato preventivo restano visualizzate anche successivamente all’iscrizione dell’omologa. In particolare, l’informazione resta presente sia sulla prima pagina della visura, nella sezione “Dati anagrafici“, che sintetizza lo stato dell’impresa, sia nel blocco della visura relativo alle procedure concorsuali.

Nella sezione “Dati anagrafici”, più specificamente, è esposta la dicitura “Procedure in corso Concordato preventivo”. Le date di revoca della procedura e di avvenuta esecuzione praticamente non vengono mai esposte.

Al fine di correggere queste storture e di rendere la visura rilasciata dal Registro delle imprese più rispondente alla reale situazione nella fase che va dalla fase successiva all”omologa del concordato preventivo fino al completamento dell’esecuzione dello stesso, Il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di apportare delle opportune modifiche, concordate sia con l’Unioncamere che con Infocamere. Nella prima pagina (sezione “Dati anagrafici”) della visura ordinaria viene eliminata la dicitura di esistenza di concordato preventivo, lasciando la prima pagina senza alcuna informazione circa l’esistenza del concordato preventivo.

Nel corpo visura, nel blocco relativo alle procedure concorsuali, dove è riportato lo stato di omologa del concordato preventivo e la relativa data, viene aggiunta, invece, una scritta fissa: “concordato preventivo in fase di esecuzione“.

Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica, ma la sua visualizzazione (e quella di altre cariche analoghe), per motivi di chiarezza, viene spostata dal blocco amministratori al blocco delle altre cariche relative a procedure concorsuali.

Come già avviene ordinariamente, con l’iscrizione dell’avvenuta esecuzione del concordato preventivo, scompare dal corpo della visura ordinaria ogni informazione relativa al concordato preventivo stesso e viene, di conseguenza, cancellato il nome del commissario giudiziale.

Per scaricare il testo della circolate ministeriale n. 3721/C/2019 clicca qui.


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