Con l’interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014, e’ stato chiesto il parere dell’agenzia delle Entrate in merito all’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità relativamente a coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015.
L’Agenzia, con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, ha previsto che, anche per i suddetti contribuenti, che hanno intrapreso una nuova attività a inizio anno e, quindi, prima dell’entrata in vigore della norma che ha prorogato il regime (art. 10, comma 12- undecies, del D.L. 192 del 2014), possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).
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