Risoluzione Agenzia Entrate 23 luglio 2015, n. 67.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno cominciato una nuova attività di impresa, arte o professione all’inizio del 2015, prima del 1 marzo 2015, data di entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. n. 192/2014 che ha prorogato la possibilità di accedere al regime per tutto il periodo d’imposta 2015.
I soggetti interessati dovranno:
- comunicare l’adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (mediante il quadro VO)
- e rettificare i documenti emessi entro il 22 agosto (30 giorni dalla pubblicazione della Risoluzione Agenzia Entrate 23 luglio 2015) o entro il termine della prima liquidazione IVA successiva se la stessa scade dopo tale termine. In particolare, per le operazioni attive potranno emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’IVA al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.


