L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E di ieri ha confermato che il reddito delle Società di ingegneria (di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del Codice Civile)rientra in quello di impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria e non assume alcuna rilevanza che l’oggetto sociale sia lo svolgimento di una attività professionale. Ne consegue che non è applicabile la ritenuta di acconto del 20% (di cui all’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973) sui compensi dovuti alla società per le prestazioni rese.
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