La risoluzione dell’agenzia delle Entrate 96/E del 23 aprile 2003 ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva del 6% per la regolarizzazione dei redditi che sono stati conseguiti all’estero “copre” anche le sanzioni amministrative in materia di Iva.
L’imposta sostitutiva del 6% prevista dall’articolo 8, comma 5 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) risulta ,pertanto, sostitutiva non soltanto delle imposte sui redditi (più relative addizionali), dell’Irap, e dell’Iva ma determina l’estinzione delle sanzioni amministrative e previdenziali.
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REDDITI ESTERI, SANZIONI RIDOTTE
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