L’articolo 3, comma 1, del TUIR, statuisce che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri indicati nell’art. 10 ….”.
Per i residenti l’obbligo di dichiarare, nel nostro Paese, i redditi ovunque prodotti ricade quindi sul soggetto titolare dei redditi stessi. L’Agenzia Entrate conferma, pertanto, quanto già affermato con la circolare n. 50/E del 2002, par. 18, in cui è stato precisato che il soggetto residente che versi nelle condizioni previste dall’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi.


