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Redditi da locazione e sfratto per morosità

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore (articolo 26 del Tuir). Il principio vale anche in caso di regime di applicazione della cedolare secca (circolare 26/E del 2011).

Al locatore, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come accertato nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito d’imposta di pari importo, da utilizzarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

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